Testo dello Statuto approvato con delibera del Consiglio dAmministrazione dellIstituto degli Innocenti n. 60 del 22 dicembre 2004 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 115 del 5 luglio 2005, modificato con delibera del Consiglio dAmministrazione dellIstituto degli Innocenti n. 28 del 16 dicembre 2010 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 242 del 22 dicembre 2010, ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 43/2004
ART. 1 ORIGINI, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE
L'Istituto degli Innocenti, già Spedale degli Innocenti fondato nel terzo decennio del XV secolo
dall'Arte della Seta, secondo limpegno assunto dallArte stessa nel 1419 di assistere l'infanzia
abbandonata, ha dato continuità all'intuizione del popolo fiorentino secondo cui l'impegno a favore dei
bambini costituisce compito primario della comunità per il suo stesso armonico sviluppo.
La sua attività a Firenze, mai interrotta, ha reso l'Istituto patrimonio culturale della città, della sua gente
e della sua storia, oltreché testimone attivo dei mutamenti sociali intervenuti nei secoli nella condizione
dellinfanzia.
LIstituto degli Innocenti di Firenze, di seguito chiamato Istituto, già IPAB ai sensi della legge 6972
del 1890, è una Azienda pubblica di Servizi alla Persona ai sensi dellart. 32 della legge regionale 3
agosto 2004 n. 43.
LIstituto ha sede legale in Firenze, nel pulcherrimum aedificium monumentale progettato da Filippo
Brunelleschi, in Piazza SS. Annunziata n. 12.
LIstituto esercita le sue funzioni in conformità alle leggi vigenti ed al presente Statuto.
ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI E FUNZIONI
L'Istituto, in continuità con la propria ispirazione, promuove i diritti attivi dell’infanzia e
dell’adolescenza così come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il
20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
L’Istituto si colloca nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi,
partecipa alla programmazione così come previsto dall’art. 12 e seguenti della legge regionale 3 agosto
2004 n. 43. In tale quadro, svolge funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, di consulenza
e di collaborazione organizzativa, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona, anche
sperimentali.
L’Istituto opera nel campo dello studio, della ricerca, della documentazione, dell’analisi, della
sperimentazione, della formazione e dell’informazione in tutti i campi riguardanti l’infanzia,
l’adolescenza, le famiglie, la maternità e la condizione della donna.
L’Istituto collabora con la Regione Toscana, anche in attuazione della L.R. 20 marzo 2000 n. 31,
svolgendo attività di documentazione, informazione, analisi e ricerca, innovazione e sperimentazione,
relativamente alle politiche d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, alla organizzazione di
servizi, alla formazione e aggiornamento dei profili professionali degli operatori che operano a favore
dell’infanzia e delle famiglie, alla informazione e formazione delle famiglie.
L’Istituto valorizza il proprio prestigioso patrimonio artistico e monumentale, realizzando attività ed
iniziative di promozione rivolte in particolare ai bambini ed alle famiglie.
L’Istituto conserva e valorizza il rilevante patrimonio storico-archivistico promuovendone lo studio e la
consultazione, realizzando attività ed iniziative di promozione finalizzate in particolare alla conoscenza
dell’evoluzione della condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’Istituto svolge dette attività autonomamente e in collaborazione con Enti, Organismi ed Istituzioni
pubbliche o private operanti in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale. A tal fine può
stipulare accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle
reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
L’Istituto collabora con l’UNICEF- Innocenti Research Centre anche secondo quanto previsto dalla
legge n. 312 del 19 luglio 1988.
ART. 3 AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE
LIstituto opera senza fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanziaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
Lautonomia finanziaria è assicurata dalle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, dalle liberalità
e dalle iniziative di autofinanziamento, dai corrispettivi per i servizi resi e da eventuali trasferimenti di
enti pubblici o privati nellambito delle attribuzioni svolte.
LIstituto informa la propria organizzazione ed attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso lequilibrio dei
costi e dei ricavi.
LIstituto, nellambito della propria autonomia, pone in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto
privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e allassolvimento degli impegni
assunti in sede di programmazione regionale.
LIstituto può, a tal fine, anche costituire e/o partecipare a società, a fondazioni di diritto privato, a
Consorzi di Enti locali e/o pubblici, al fine di svolgere attività strumentali e/o affini a quelle
istituzionali.
ART. 4 - PATRIMONIO
LIstituto ha un proprio patrimonio, che comprende tutti i beni mobili ed immobili ad esso
appartenenti, nonché tutti i beni comunque acquisiti nellesercizio della propria attività e a seguito di
atti di liberalità.
La gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare è finalizzata alla produzione di rendite utili al
finanziamento delle attività dellIstituto e viene attuata secondo criteri di economicità e di efficienza, al
fine di conservare il patrimonio stesso assicurandone la valorizzazione e la massima redditività.
Sui beni immobili vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di
mercato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporne il godimento a titolo diverso,
qualora ciò sia ritenuto funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali dellEnte.
I beni immobili e mobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali,
secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004 n. 43, esclusivamente a condizione che i
proventi relativi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, lincremento o la valorizzazione
del restante patrimonio immobiliare e mobiliare.
Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Istituto deve essere tenuto l’inventario, da aggiornarsi periodicamente secondo la normativa vigente..
ART. 5 - ORGANI
Sono organi dell’Istituto il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei
Conti.
All’Istituto si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e
poteri di gestione di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
ART. 6 - IL PRESIDENTE NOMINA E FUNZIONI
Il Presidente è il legale rappresentante dellIstituto ed assicura con la sua opera lunità di indirizzo
dellAmministrazione.
Il Presidente è individuato, secondo la normativa vigente ,tra i membri di nomina regionale.
Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sono svolte dal
Consigliere più anziano di età.
Il Presidente esercita in particolare le seguenti funzioni:
- - rappresenta in giudizio lIstituto previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
- - ha facoltà di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte programmatiche utili al
conseguimento dei fini istituzionali dellIstituto;
- - adotta gli atti che gli siano stati espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione riferendone
al Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione;
- - in caso di necessità ed urgenza il Presidente provvede alladozione di quegli atti riservati al Consiglio
di Amministrazione del quale non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento
è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, da
convocarsi comunque entro 30 giorni e non oltre;
- - indirizza e verifica il funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce delle direttive impartite dal
Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è riconosciuta una indennità di carica, definita dal
Consiglio stesso.
Lentità dellindennità di carica è determinata in relazione allentità del patrimonio e del bilancio
dellIstituto.
ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA , COMPOSIZIONE,
DURATA, DECADENZA E DIMISSIONI
Il Consiglio di Amministrazione e composto da 5 membri di cui 3 nominati dalla Regione, 1 dal Comune di Firenze ed 1 dalla Provincia di Firenze.
I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate
competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell’Ente, per i quali non sussistano le cause di
incompatibilità e di ineleggibilità previste dall’art. 20 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi previsti dall’art. 23 della
legge regionale 3 agosto 2004 n. 43, quando entro il termine di quindici giorni dalla data di
contestazione della presunta incompatibilità prevista all’art. 20 non rimuovano la stessa, ovvero, non
formulino osservazioni che facciano ritenere la medesima insussistente;
L’atto di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43.
Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al
Presidente del Consiglio di Amministrazione per la trasmissione agli Enti competenti alla nomina.
ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI
Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi
pluriennali ed annuali anche nel rispetto degli scopi fissati dalla programmazione zonale e regionale. Il
Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di controllo dellazione amministrativa e gestionale
dellIstituto, verificando la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
- - la nomina del Direttore Generale
- - la nomina del membro di propria competenza del Collegio dei Revisori
- - ladozione dello statuto, le modifiche statutarie, secondo le modalità previste allart. 13 del
presente Statuto
- - il regolamento di organizzazione, quello di contabilità, gli altri regolamenti interni e le relative
integrazioni e modificazioni
- - ladozione ed approvazione dei bilanci e dei documenti contabili connessi.
Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulle seguenti materie:
- - contrazione di mutui
- - convenzioni
- - acquisto ed alienazione di beni immobili e mobili (titoli e beni artistici)
- - costituzione, modifica o estinzione di diritti reali sugli stessi
- - dotazione organica
- - individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie ai
dirigenti per il perseguimento dei fini istituzionali
- - assegnazione degli incarichi dirigenziali nonché dei dirigenti ai vari Settori previa proposta
formulata dal Presidente sentito il Direttore Generale
- - svolgimento di inchieste ed indagini
- - nomina di rappresentanti dellIstituto in organismi esterni
- - assunzione di dirigenti con contratto a termine di diritto privato e rinnovo di detto contratto
- - valutazione dei risultati dei dirigenti avvalendosi anche di strumenti di controllo interno
appositamente costituiti
- - valutazione dei risultati del Direttore Generale.
Rientrano, inoltre, nella competenza del Consiglio di Amministrazione, tutte le funzioni che, in base
allo Statuto e al Regolamento di organizzazione, non siano riservate al Presidente, al Direttore Generale
e ai dirigenti. Dette funzioni possono essere delegate, dal Consiglio, al Presidente, al Direttore e ai
Dirigenti.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico con funzioni di consulenza
relativamente ai programmi annuali e pluriennali di competenza adottandone il relativo regolamento.
Il Comitato è composto al massimo da 5 esperti di specifica e documentata competenza nei settori in
cui opera l'Istituto.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano
almeno 3 dei consiglieri, con istanza scritta e motivata.
Lavviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri, con un congruo anticipo, con indicazione
dellordine del giorno, della data e dellora stabilita per la seduta.
Il Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituito quando siano presenti almeno 3 componenti su 5.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Le votazioni avvengono, normalmente, a voto palese e si effettuano per alzata di mano. Le
deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione esercita una facoltà discrezionale concernente
apprezzamento e valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.
Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione da luogo alla corresponsione di un gettone
di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura determinata dal Consiglio stesso.
Lentità del gettone di presenza è determinata in relazione allentità del patrimonio e del bilancio
dellIstituto.
ART. 10 - IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione
organica, con atto motivato tra persone aventi titoli e competenze professionali per la direzione di
organizzazioni complesse.
Il rapporto di lavoro del Direttore, rinnovabile, è regolato da un contratto di diritto privato di durata
determinata.
La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa
nomina determina per i lavoratori dipendenti dall'Ente il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto alla conservazione del posto.
Il Direttore coordina l'attività dei Dirigenti ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi
programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti
attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto,
incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, ivi compresi i rapporti con gli organismi
sindacali. Presta assistenza al Consiglio di Amministrazione, partecipando alle sedute dello stesso e
predisponendo quanto serve alla sua attività.
Il Consiglio di Amministrazione, servendosi degli strumenti di controllo interno, adotta nei confronti
del Direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività
amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata
inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un
risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le
disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
ART. 11 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
La struttura dell'Istituto è articolata in settori funzionali. A ciascun settore, in ragione della complessità,
può essere preposto un dirigente, previa lattribuzione del relativo incarico da parte del Consiglio di
Amministrazione.
I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dai settori cui sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali a loro attribuite. Essi esercitano i poteri loro assegnati con il Regolamento di
Organizzazione, all'interno delle competenze e dei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dellIstituto è disciplinato dal decreto legislativo
30.3.2001 n. 165 e dal contratto collettivo di comparto di tempo in tempo vigente.
ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui due nominati dal Consiglio Regionale e uno
dal Consiglio di Amministrazione.
I Revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili per i quali non
sussistono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dallart. 22 della legge regionale 27 luglio
2004 n. 43.
I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.
Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Ai Revisori spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti prefissati dalla
normativa vigente.
I membri del Collegio dei Revisori decadono dalla carica nei casi previsti dallart.23 della legge regionale
3 agosto 2004 n. 43, qualora entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione della
presunta incompatibilità prevista allart. 22 non rimuovano la stessa, ovvero non formulino osservazioni
che facciano ritenere la medesima insussistente.
Il Collegio dei Revisori assicura collaborazione al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la
regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte.
Lattività del Collegio dei Revisori si estrinseca mediante laccesso ai documenti contabili ed
amministrativi.
In particolare il Collegio esercita le seguenti funzioni:
- - vigila sulla gestione contabile e finanziaria dellIstituto, predisponendo una relazione di
accompagnamento ai bilanci e ai documenti finanziari allegati;
- - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
- - verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione
del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
Ai componenti del Collegio dei Revisori viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del
Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti allordine del giorno.
ART. 13 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di almeno 4 consiglieri su 5 e sono sottoposte all'approvazione del Presidente della Giunta regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 32 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43.
ART. 14 FUNZIONI DI VIGILIANZA E CONTROLLO
Le funzioni, di cui all’art. 14 e 23 della Legge Regionale 43/04, comprese quelle di vigilanza e controllo
sull’Azienda, sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta Regionale.
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