L’Istituto è una IPAB, figura
di ente pubblico con finalità socioassistenziali istituita
con la legge n. 6972 del 1890 (c.d. “Legge Crispi).
Con la legislazione crispina si attuò, alla fine dell’Ottocento,
un’incisiva riorganizzazione di tutto l’ambito
assistenziale, trasformando le allora esistenti opere pie,
per lo più private, in enti pubblici ( istituzioni
pubbliche di assistenza) sottoposti al controllo governativo
esercitato dalle prefetture e dal Ministero dell’interno.
Le IPAB sono sempre state, tuttavia, enti pubblici dotati
di regime giuridico peculiare: “caratteristica del
regime giuridico delle IPAB è l’intrecciarsi
di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole
permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad
esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre isituzioni
pubbliche“ (sentenza della Corte Costituzionale n.
195 del 1987 punto 5 in diritto) .
Infatti, il regime pubblicistico imposto dalla legge n.
6972 del 1890 agli enti assistenziali era finalizzato al
controllo pubblico giustificato dal fine pubblico dell’attività
svolta, ma non era invece tale da sottrarli all’autonomia
privata loro connaturale, la quale risultava in modo particolare
dal rinvio agli statuti, e quindi all’autonomia privata,
operato dagli artt . 4 e 9 della legge n. 6972 del 1980
per la determinazione delle concrete modalità di
amministrazione delle IPAB.
La legge 8 novembre 2000 n. 328 ( legge-quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) affrontando all’art. 10 il tema delle IPAB,
ha previsto la loro trasformazione in aziende pubbliche
e, in via residuale, la loro estinzione o depubblicizzazione,
delegando il Governo ad emanare un decreto legislativo recante
una nuova disciplina della materia.
In attuazione della suddetta delega è stato emanato
il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”
che all’art. 5, prevede l’obbligo delle istituzioni
che svolgono direttamente attività di erogazione
di servizi assistenziali di trasformarsi in aziende pubbliche
di servizi alla persona, stabilendo che i procedimenti per
la trasformazione delle istituzioni siano disciplinati dalle
Regioni.