La forma giuridica dell'Istituto degli Innocenti

L’Istituto è una IPAB, figura di ente pubblico con finalità socioassistenziali istituita con la legge n. 6972 del 1890 (c.d. “Legge Crispi). Con la legislazione crispina si attuò, alla fine dell’Ottocento, un’incisiva riorganizzazione di tutto l’ambito assistenziale, trasformando le allora esistenti opere pie, per lo più private, in enti pubblici ( istituzioni pubbliche di assistenza) sottoposti al controllo governativo esercitato dalle prefetture e dal Ministero dell’interno.

Le IPAB sono sempre state, tuttavia, enti pubblici dotati di regime giuridico peculiare: “caratteristica del regime giuridico delle IPAB è l’intrecciarsi di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre isituzioni pubbliche“ (sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1987 punto 5 in diritto) .

Infatti, il regime pubblicistico imposto dalla legge n. 6972 del 1890 agli enti assistenziali era finalizzato al controllo pubblico giustificato dal fine pubblico dell’attività svolta, ma non era invece tale da sottrarli all’autonomia privata loro connaturale, la quale risultava in modo particolare dal rinvio agli statuti, e quindi all’autonomia privata, operato dagli artt . 4 e 9 della legge n. 6972 del 1980 per la determinazione delle concrete modalità di amministrazione delle IPAB.

La legge 8 novembre 2000 n. 328 ( legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) affrontando all’art. 10 il tema delle IPAB, ha previsto la loro trasformazione in aziende pubbliche e, in via residuale, la loro estinzione o depubblicizzazione, delegando il Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina della materia.

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” che all’art. 5, prevede l’obbligo delle istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, stabilendo che i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni siano disciplinati dalle Regioni.