antichi registri

Nel 1690 gli Innocenti definiscono le regole per il baliatico

Istruzione generale a tutti li ministri et offiziali dello Spedale dell'Innocenti di Firenze con le quali si regola l'universal governo di detto luogo, fatta l'anno 1690. […]

Che non permetta a un balio che dia la creatura quale tiene appresso di sé ad un altro balio etiam che tutti due venghino allo spedale per fare questo baratto, anzi deve mandare quella creatura ricondotta in tal modo in paese assai lontano da quello ove era stato allevato.

Che succedendo come spesso segue che un balio di propria autorità dia la nostra creatura ad uno altro balio, si paghi il salario al balio vecchio di quel tempo solo che à tenuto la creatura et al balio nuovo non si paghi cosa veruna.

Se alcun balio riconduce la nostra creatura mal calzata e mal vestita, se li ritenga tanto del salario quanto bisognerà o per calzarla o per vestirla di nuovo.

Se dallo scrivano dei bambini si riconoscessi fraudi o nelle fedi che i bali esibiscono o ne bullettini che contengono, si ordini al medesimo scrivano che ritenga appreso di sé fede o quel bullettino in cui si è trovato la fraude e non gli renda altrimenti al balio.

Non si consegnino creature femmine a quei bali che non hanno donne in casa. Et a quelli che ne hanno, non si permetta che levino dallo Spedale le femmine adulte senza accompagnatura di qualche donna sua parente.

(AOIF, Filza d'archivio di negozi diversi dall'anno 1508 a tutto l'anno 1726-82, 1508-1726, n. inv. 6277, cc. 399r-339v)

Ultimo aggiornamento: 28/04/2023 - 16:13