Il 20 settembre scorso la Camera ha approvato la proposta di legge “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”. Il provvedimento torna ora all'esame del Senato. Tra le novità previste dalla norma, la possibilità per la vittima di cyberbullismo di richiedere l'oscuramento dei contenuti pubblicati in rete, un docente “anti bullo” in ogni scuola e la reclusione da 1 a 6 anni per gli stalker informatici.

Il provvedimento - approvato dal Senato nel 2015 e ampiamente modificato alla Camera rispetto al testo originale - dà una definizione puntuale di bullismo e cyberbullismo. Bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Se tali atti vengono compiuti con strumenti telematici o informatici si ha il cyberbullismo.

Secondo le disposizioni dell'articolo 2, chi è vittima di cyberbullismo (o anche il genitore del minorenne) può chiedere al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. L'oscuramento può essere chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web.

La legge prevede inoltre l'individuazione, in ogni istituto scolastico, di un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

La pena della reclusione da 1 a 6 anni per gli stalker informatici si applica anche se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia.

Ultimo aggiornamento: 07/10/2016 - 16:42